Vai al contenuto
METE
Torna alle notizie
Attività

Norme contro lo Sfruttamento della Prostituzione, della Pornografia, del Turismo Sessuale in Danno dei Minori

Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù. Legge 3 agosto 1998, n.…

GGiorgia Butera20 minuti di lettura
Norme contro lo Sfruttamento della Prostituzione, della Pornografia, del Turismo Sessuale in Danno dei Minori

Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù. Legge 3 agosto 1998, n. 269 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 1998

Art. 1.

(Modifiche al codice penale) 1. In adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata il 31 agosto 1996, la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale, costituisce obiettivo primario perseguito dall’Italia. A tal fine nella sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l’articolo 600 sono inseriti gli articoli da 600-bis a 600-septies, introdotti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge.

Art. 2.

(Prostituzione minorile) 1. Dopo l’articolo 600 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 600-bis. – (Prostituzione minorile). – Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto «. 2. Dopo l’articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, è inserito il seguente: «Art. 25-bis. – (Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale). – 1. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne da’ immediata notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che promuove i procedimenti per la tutela del minore e può proporre al tribunale per i minorenni la nomina di un curatore. Il Tribunale per i Minorenni adotta i provvedimenti utili all’assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore. Nei casi di urgenza il Tribunale per i minorenni procede d’ufficio. 2. Qualora un minore degli anni diciotto straniero, privo di assistenza in Italia, sia vittima di uno dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 601, secondo comma, del codice penale, il tribunale per i minorenni adotta in via di urgenza le misure di cui al comma 1 e, prima di confermare i provvedimenti adottati nell’interesse del minore, avvalendosi degli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali, prende gli opportuni accordi, tramite il Ministero degli affari esteri, con le Autorità dello Stato di origine o di appartenenza».

Art. 3.

(Pornografia minorile) 1. Dopo l’articolo 600-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 2, comma 1, della presente legge, è inserito il seguente: «Art. 600-ter. – (Pornografia minorile). – Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni».

Art. 4.

(Detenzione di materiale pornografico) 1. Dopo l’articolo 600-ter del codice penale, introdotto dall’articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente: «Art. 600-quater – (Detenzione di materiale pornografico). Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre milioni».

Art. 5.

(Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) 1. Dopo l’articolo 600-quater del codice penale, introdotto dall’articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente: «Art. 600-quinquies. – (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile). – Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni».

Art. 6.

(Circostanze aggravanti ed attenuanti) 1. Dopo l’articolo 600-quinquies del codice penale, introdotto dall’articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente: «Art. 600-sexies. – (Circostanze aggravanti ed attenuanti). – Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni ovvero se è commesso in danno di minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter la pena è ridotta da un terzo alla metà per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà».

Art. 7.

(Pene accessorie) 1. Dopo l’articolo 600-sexies del codice penale, introdotto dall’articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente: «Art. 600-septies. – (Pene accessorie). – Nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600- quinquies è sempre ordinata la confisca di cui all’articolo 240 ed è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulti finalizzata ai delitti previsti dai predetti articoli, nonché la revoca della licenza d’esercizio o della concessione o dell’autorizzazione per le emittenti radio- televisive».

Art. 8.

(Tutela delle generalità e dell’immagine del minore) 1. All’articolo 734-bis del codice penale, prima delle parole: «609-bis » sono inserite le seguenti: «600-bis, 600-ter, 600 -quater, 600-quinquies,».

Art. 9.

(Tratta di minori) 1. All’articolo 601 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione è punito con la reclusione da sei a venti anni».

Art. 10.

(Fatto commesso all’estero) 1. L’articolo 604 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 604. – (Fatto commesso all’estero) – Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609- quater e 609-quinquies, si applicano altresi quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano. In quest’ultima ipotesi il cittadino straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia «.

Art. 11.

(Arresto obbligatorio in flagranza) 1. All’articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, dopo le parole: «articolo 600» sono inserite le seguenti: «, delitto di prostituzione minorile previsto dall’articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall’articolo 600-ter, commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall’articolo 600-quinquies».

Art. 12.

(Intercettazioni) 1. All’articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: «f-bis) delitti previsti dall’articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale».

Art. 13.

(Disposizioni processuali) 1. Nell’articolo 33-bis del codice di procedura penale, introdotto dall’articolo 169 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «578, comma 1,» sono inserite le seguenti: «da 600-bis a 600-sexies puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni,». 2. All’articolo 190-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609 quinquies e 609-octies del codice penale, se l’esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici». 3. All’articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «600-bis, 600-ter, 600- quinquies,». 4. All’articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «ipotesi di reato previste dagli articoli» sono inserite le seguenti: «600-bis, 600-ter, 600 quinquies,». 5. All’articolo 472, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «600-bis, 600-ter, 600-quinquies,». 6. All’articolo 498 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: «4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all’articolo 398, comma 5-bis. 4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, l’esame del minore vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l’uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico». 7. All’articolo 609-decies, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «600-bis, 600-ter, 600-quinquies,».

Art. 14.

(Attività di contrasto) 1. Nell’ambito delle operazioni disposte dal questore o dal responsabile di livello almeno provinciale dell’organismo di appartenenza, gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti sessuali o per la tutela dei minori, ovvero di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalità organizzata, possono, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale, introdotti dalla presente legge, procedere all’acquisto simulato di materiale pornografico e alle relative attività di intermediazione, nonché partecipare alle iniziative turistiche di cui all’articolo 5 della presente legge. Dell’acquisto è data immediata comunicazione all’autorità giudiziaria che può, con decreto motivato, differire il sequestro sino alla conclusione delle indagini. 2. Nell’ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni, definiti con il decreto di cui all’articolo 1, comma 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l’organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta dell’autorità giudiziaria, motivata a pena di nullità, le attività occorrenti per il contrasto dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale commessi mediante l’impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine, il personale addetto può utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto personale specializzato effettua con le medesime finalità le attività di cui al comma 1 anche per via telematica. 3. L’autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l’emissione o disporre che sia ritardata l’esecuzione dei provvedimenti di cattura, arresto o sequestro, quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l’individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600- quinquies del codice penale. Quando è identificata o identificabile la persona offesa dal reato, il provvedimento è adottato sentito il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora. 4. L’autorità giudiziaria può affidare il materiale o i beni sequestrati in applicazione della presente legge, in custodia giudiziale con facoltà d’uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l’impiego nelle attività di contrasto di cui al presente articolo.

Art. 15.

(Accertamenti sanitari) 1. All’articolo 16, comma 1, della legge 15 febbraio 1996, n. 66, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «600-bis, secondo comma,».

Art. 16.

(Comunicazioni agli utenti) 1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno obbligo, per un periodo non inferiore a tre anni decorrenti dalla data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi o, in mancanza dei primi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza: “Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo … della legge … n. … -La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero». 2. Quanto prescritto nel comma 1 si applica con riferimento ai materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati successivamente al centottantesimo giorno dopo la data di entrata in vigore della presente legge. 3. Gli operatori turistici che violano l’obbligo di cui al comma 1 sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni.

Art. 17.

(Attività di coordinamento) 1. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n. 285, le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall’abuso sessuale. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull’attività svolta ai sensi del comma 3. 2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi della presente legge sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nella misura di due terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli anni diciotto vittime dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e 5 della presente legge. La parte residua del fondo è destinata, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale, facciano apposita richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri: a) acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale ed internazionale, sull’attività svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati; b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della pubblica istruzione, della sanità, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di sfruttamento sessuale dei minori; c) partecipa, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale. 4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 3 è autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1998, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 5. Il Ministro dell’interno, in virtu’ dell’accordo adottato dai Ministri di giustizia europei in data 27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza di EUROPOL anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori, istituisce, presso la squadra mobile di ogni questura, una unità specializzata di polizia giudiziaria, avente il compito di condurre le indagini sul territorio nella materia regolata dalla presente legge. 6. Il Ministero dell’interno istituisce altresi presso la sede centrale della questura un nucleo di polizia giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le informazioni relative alle indagini nella materia regolata dalla presente legge e di coordinarle con le sezioni analoghe esistenti negli altri Paesi europei. 7. L’unità specializzata ed il nucleo di polizia giudiziaria sono istituiti nei limiti delle strutture, dei mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonché degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’interno.

Art. 18.

(Abrogazione di norme) 1. All’articolo 4, numero 2), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, le parole: » di persona minore degli anni 21 o » sono soppresse.

Art. 19.

(Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

LO STUPRO: Reato, Leggi, Regole Morali e Comportamentali

Gli stupri denunciati ogni anno in Italia sono oltre 4.000, nel 2020 hanno raggiunto quota 4.383. In otto casi su dieci avvengono da persone conosciute. Dopo anni di indignazione, a luglio 2019 viene approvata la legge «Codice Rosso», che aumenta le pene per tutti i reati di violenza sulle donne; quello che riguarda la violenza sessuale viene punito con la reclusione da 6 a 12 anni, contro i 5-10 precedenti. E quella di gruppo passa dai 6- 12 anni da un minimo di 8 ad un massimo di 14.

La Suprema Corte dice: «Il dissenso è da presumersi, laddove non sussistano indici chiari ed univoci volti a dimostrare l’esistenza di un, sia pur tacito ma in ogni caso inequivoco, consenso» (n. 42118/2019). Il pianto di una ragazza, per esempio, indica un dissenso presunto (n. 42118/2019), come pure il fatto che non abbia reagito perché prima è stata minacciata o picchiata (n. 10384/2020), se è dormiente (n. 22127/2016); oppure ubriaca o sotto l’effetto di stupefacenti e dunque in condizioni di inferiorità psichica che le impediscono di scegliere liberamente in un senso oppure nell’altro (n. 16046/2018).

È dunque molto rischioso avere un rapporto sessuale con una donna che ha alzato il gomito o fatto uso di droghe. Se ha bevuto o assunto sostanze volontariamente non c’è nessuna aggravante per il presunto violentatore, ma quando realizza l’accaduto può andare dai carabinieri e sporgere denuncia (n. 10596/2020)

La questione cambia se, invece, l’hai fatta ubriacare o drogata per approfittarne, in questo caso la pena può passare dagli 8 ai 16 anni perché la condanna viene aggravata di un terzo. E cosa succede se lo stupratore è a sua volta ubriaco? Viene applicato l’articolo 92 del Codice penale: «L’ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce l’imputabilità».

Non puoi pensare di cavartela dicendo «ma dopo si è fatta accompagnare a casa». Il fatto che la ragazza si sia fatta dare un passaggio dopo il rapporto sessuale non va ad incidere sulla sua attendibilità (n. 5512/2020). Non vale scusarsi dicendo: «Mi sono sbagliato credevo che ci stesse» (n.49597/2016). Come non serve sostenere «Se ci fosse stata violenza mi avrebbe denunciato subito, invece sono passati dieci giorni», perché possono servire mesi per rielaborare e trovare il coraggio di recarsi da un pubblico ufficiale (n.14917/2019). Infatti, la legge «Codice Rosso» ha aumentato da 6 mesi ad un anno il tempo utile per presentare querela.

Il consenso deve andare dall’inizio alla fine: se la ragazza si lascia bendare, legare, o accetta altre pratiche estreme, ma poi cambia idea, tu ti devi fermare (n.3158/2019).

L’abuso di autorità è un’aggravante, e per la Suprema Corte è da intendersi in senso ampio (n. 27326/2020): vale non solo in caso di forze dell’ordine o figure istituzionali, ma anche per un datore di lavoro che ha un rapporto sessuale non consenziente con una dipendente, o di un insegnante nei confronti di una alunna.

Violenza di gruppo. È prevista l’attenuante se l’opera di uno dei partecipanti ha avuto «minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato» (art. 609-octies). Non c’è l’attenuante se tu non hai compiuto l’atto sessuale, ma sei stato compartecipe «atteso che la determinazione di quest’ultimo viene rafforzata dalla consapevolezza della presenza del gruppo» (n. 29096/2020). È così se il fatto avviene in casa tua alla tua presenza (n. 29406/2019), hai partecipato all’organizzazione (n. 31619/2019), sei stato spettatore senza intervenire oppure hai filmato l’abuso sessuale (n. 16037/2018).

Può bastare anche solo la testimonianza della donna (n. 29725/2013). Ma siccome la sussistenza di un ragionevole dubbio impedisce la condanna, la sua credibilità è fondamentale, e può essere messa alla prova da domande scomode e dolorose.

Il giudice, però, ha facoltà di decidere quali domande ammettere e quali no. Esempi di domande ammesse durante il processo: prima di avere il rapporto sessuale vi siete scambiati effusioni consensuali e reciproche? C’è stata violenza sulle mascelle per farti aprire la bocca? Aveva bevuto? Domande non ammesse: «È la prima volta che è stata violentata nella sua vita?», «Gli ha mai detto che voleva fare sesso con lui?», «Indossava pantaloni quella sera?».

A tal proposito val la pena di sottolineare l’evoluzione della sensibilità dei giudici nel tempo: nel 1998 la Cassazione aveva ritenuto che ci fosse il consenso della donna al rapporto sessuale perché, al momento dell’amplesso, aveva dei jeans, ritenuti impossibili da sfilare senza la collaborazione di chi li indossa (n. 1636/1998).

Certo, chiunque può mentire. Per esempio, una giovane ragazza potrebbe inventarsi una parte del racconto per giustificarsi con la madre, che al rientro a casa l’ha sgridata vedendola ubriaca. Per valutarne l’attendibilità la Suprema Corte (n.15683/2019) determinante innanzitutto la linearità e la spontaneità del racconto: ti dico quel che mi ricordo, ma ammetto anche quel che non mi ricordo perché sotto l’effetto di alcol o droga (per esempio, non mi ricordo se il rapporto sessuale è iniziato in modo consenziente, ma sono certa che gli ho chiesto di fermarsi).

Vale, poi, il riscontro della testimonianza nelle cartelle cliniche che possono indicare la presenza di lividi o di ferite nelle parti intime, ritenuti segni di un rapporto sessuale energico e, se ci sono, possibili testimoni. Rispondere dopo ad un sms non significa che ci fosse accordo sul rapporto sessuale. Ed è ininfluente l’aspetto fisico: in un processo la difesa sosteneva che la ragazza non piaceva agli stupratori, perché presentava un aspetto mascolino tanto che questi l’avevano salvata in rubrica come «BEKA VIKINGO». Ma non è bastato ad impedire ai giudici di optare per la sussistenza della violenza sessuale.

I tempi del processo purtroppo non arrivano mai a punire in tempi ragionevoli, in media si va dai 2 anni e mezzo per una sentenza di primo grado, a quasi sei per quella di secondo grado. Dai dati Istat: stupratori e vittime si riscontrano in tutte le fasce di età, ma il 40% delle donne violentate ha tra i 14 e i 24 anni. Fra i presunti violentatori, il 36% ha un’età compresa fra i 18 e i 34 anni. Il grosso dei numeri, quindi, riguarda proprio i giovanissimi.

Tratto da Dada Room di Milena Gabanelli

Continua a leggere

Articoli correlati