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METE

Trasparenza

Il nostro Statuto

Il testo integrale che regola METE: che cosa l'Associazione può fare, chi decide, come risponde di quello che fa. È il documento a cui si torna quando una scelta va giustificata.

31 articoli · D.lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore

Articolo 1

Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del D.lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato «L'Associazione METE – APS», che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

La denominazione «Associazione di Promozione Sociale» e l'acronimo APS potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica, e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e limitatamente alla costanza di iscrizione nel Registro medesimo.

L'Associazione ha sede legale in via Ruggero Loria 13, 90142 Palermo (PA). Il trasferimento della sede legale nello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2

Statuto

L'Associazione di Promozione Sociale è disciplinata dal presente Statuto e agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e delle altre disposizioni di legge vigenti.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 3

Efficacia dello statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Articolo 4

Interpretazione dello statuto

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Articolo 5

Finalità e attività

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione si propone di:

  • Far osservare e tutelare la promozione e protezione dei Diritti Umani in Italia e all'estero, così come sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dai successivi strumenti normativi di carattere nazionale e internazionale; promuovere la mediazione socio-culturale tra i popoli, l'affermazione dei principi civili, educativi, democratici e liberali di ciascun individuo e la giustizia sociale, senza porre alcuna distinzione di genere.
  • Fornire consapevolezza e aiuto in casi di contrasto alla violenza e di educazione al sentimento, allontanando aberrazioni digitali come il sexting.
  • Promuovere unioni sentimentali — le quali non devono avvenire per costrizione — per contrastare i matrimoni precoci, forzati e temporanei. L'azione è rivolta sia alle minori sia alle adulte, attraverso le due Comunità Internazionali «Sono Bambina, Non Una Sposa» e «Women Not Brides».
  • Tutelare le spose bambine e chi è vittima dei matrimoni precoci, forzati e temporanei.
  • Costituirsi Parte Civile nei procedimenti di stretto interesse e correlati all'attività svolta per la tutela dei minori e delle giovani spose, e delle donne vittime di violenza.
  • Documentare e raccontare la realtà attraverso ogni strumento, realizzando reportage fotografici, dossier, video, book, mostre, convegni, festival, analisi socio-culturali ed economiche, monitoraggi, rendez-vous, ricerca e analisi sul campo.
  • Pubblicare i risultati delle proprie indagini e ricerche, al fine di divulgare conoscenza sui fenomeni descritti.

L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, del D.lgs. 117/2017:

  • a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112.
  • b) Prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001.
  • c) Educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
  • d) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.
  • e) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.
  • f) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
  • g) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
  • h) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125.
  • i) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo in materia di impresa sociale.
  • l) Accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti.
  • m) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
  • n) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.
  • o) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.
  • p) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, educativi, di sensibilizzazione, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.
  • q) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Le attività di interesse generale sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le azioni si concretizzano in:

  • Produzione di arti visive per la promozione di campagne di responsabilità sociale, di sensibilizzazione e socio-culturali; dialogo istituzionale locale, nazionale e internazionale; valorizzazione del territorio; formazione e ricerca; visibilità mediatica.
  • Progettualità nel mondo della danza, quale espressione di libertà, di unione e inclusione attraverso il movimento, i gesti, gli sguardi, i costumi e i passi che accompagnano alla vita.
  • Sviluppo socio-culturale e territoriale, ricerca e istruzione, sviluppo della leadership, ambito clinico-oncologico, comunicazione visuale, audiovisivo, migrazione, teatro e sport dilettantistico.
  • Laboratori di arteterapia dedicati ai bambini e alle bambine affetti da autismo e patologie correlate, con l'obiettivo di stimolarne la personalità.
  • Promozione della cultura dei Diritti Umani nazionali e internazionali in ambito giuridico, sanitario e dell'istruzione, e attività di advocacy.
  • Affermazione della Cultura di Pace attraverso incontri nelle scuole, conferenze, teatro, mostre, pubblicazioni, audiovisivo, danza, seminari, ricerca e formazione, reportage fotografici, concerti, festival e convegni scientifici.
  • Diffusione della cultura della Corporate Social Responsibility.
  • Laboratori di arteterapia, danzaterapia e arti visive (foto e video); formazione per produrre foto, video e testi.
  • Feste volte all'inclusione sociale e percorsi incentrati sugli interventi assistiti con gli animali.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata dall'organo di amministrazione.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità all'art. 7 del D.lgs. 117/2017.

Articolo 6

Ammissione

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Possono aderire altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma non può essere inferiore al minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere sotto tale soglia, l'Associazione ne dà tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale e integra il numero entro un anno.

L'ammissione è deliberata dall'Organo di Amministrazione su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto, l'organo di amministrazione comunica la decisione entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea nella successiva convocazione. L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Articolo 7

Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto di:

  • Eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi.
  • Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento.
  • Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee.
  • Esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dall'art. 19.
  • Votare in Assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, ove prevista.
  • Denunziare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

E il dovere di:

  • Rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.
  • Versare, se prevista, la quota associativa secondo importo, modalità e termini stabiliti annualmente dall'organo competente.

Articolo 8

Volontario e attività di volontariato

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Articolo 9

Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato può recedere mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, e deve essergli adeguatamente comunicata. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dalla notifica della deliberazione.

Articolo 10

Gli organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

  • L'Assemblea degli associati.
  • L'Organo di amministrazione.
  • Il Presidente.
  • L'Organo di controllo, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
  • L'Organo di revisione legale dei conti, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 11

L'Assemblea

L'Assemblea è composta dagli associati iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano. Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato con delega scritta; ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona nominata dai convenuti. È convocata almeno una volta all'anno mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima, contenente data, orario, luogo, ordine del giorno ed eventuale seconda convocazione. La comunicazione può avvenire per lettera, e-mail o avviso affisso nella sede. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.

Le riunioni si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario; che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, il regolare svolgimento della riunione e i risultati della votazione; che il verbalizzante possa percepire adeguatamente gli eventi; e che gli intervenuti possano partecipare alla discussione e alla votazione simultanea, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede. L'Assemblea è straordinaria quando convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione; ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 12

Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

  • Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione.
  • Approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto.
  • Nomina e revoca i componenti degli organi sociali.
  • Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
  • Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
  • Delibera sull'esclusione degli associati.
  • Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto.
  • Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
  • Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.
  • Delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Articolo 13

Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Articolo 14

Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 15

Organo di amministrazione

L'Organo di Amministrazione governa l'associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. È composto da tre membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate, dura in carica quattro anni e i suoi componenti non possono essere rieletti per più di tre mandati.

È convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora, è inviata a mezzo posta elettronica almeno 15 giorni prima. L'organo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti; nel caso di soli tre membri, quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le riunioni si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle stesse condizioni previste per l'Assemblea. Si applica l'articolo 2382 del codice civile; al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'Organo di Amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea. In particolare:

  • Amministra l'Associazione e attua le deliberazioni dell'Assemblea.
  • Predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti di legge.
  • Predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio.
  • Stipula tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative.
  • Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza.
  • È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS.
  • Disciplina l'ammissione degli associati e accoglie o rigetta le domande degli aspiranti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale; le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'Organo di Amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti.

Articolo 16

Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione. Convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle loro direttive e riferisce all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente lo sostituisce in ogni sua attribuzione quando sia impossibilitato.

Articolo 17

Organo di controllo

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017. È monocratico ed è composto da un revisore contabile iscritto al relativo registro. L'Organo di Controllo:

  • Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
  • Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
  • Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  • Attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.lgs. 117/2017.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dall'art. 31, la revisione legale dei conti; in tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il componente può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 18

Organo di revisione legale dei conti

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. L'incarico può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro; in caso contrario l'Assemblea affida l'incarico a un soggetto iscritto nel registro o a una società di revisione legale.

Articolo 19

Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

  • Il libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione.
  • Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
  • Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
  • Il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Articolo 20

Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti a qualsiasi titolo. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

  • Quote associative.
  • Contributi pubblici e privati.
  • Donazioni e lasciti testamentari.
  • Rendite patrimoniali.
  • Attività di raccolta fondi.
  • Rimborsi da convenzioni.
  • Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Articolo 21

I beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione e sono a essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili e i beni mobili collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, depositato presso la sede e consultabile dagli associati.

Articolo 22

Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.

Articolo 23

Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione, approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017 nella relazione di missione o, se il bilancio è redatto nella forma del rendiconto per cassa, in un'annotazione in calce al rendiconto medesimo.

Articolo 24

Bilancio sociale

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del D.lgs. 117/2017, o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 25

Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione di Promozione Sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente quale legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Articolo 26

Personale retribuito

L'Associazione di Promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione. Chi presta la propria competenza e professionalità, seppur con incarichi sociali, all'interno dell'Associazione può ricevere un compenso.

Articolo 27

Responsabilità e assicurazione dei volontari

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

Articolo 28

Responsabilità dell'Associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Articolo 29

Assicurazione dell'Associazione

L'Associazione di Promozione Sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'associazione stessa.

Articolo 30

Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto (previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del D.lgs. 117/2017 o di altro organo competente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge) ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 31

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di associazioni di promozione sociale, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.